Lo scorso 12 luglio 2019, in Gazzetta Ufficiale n. 162, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno del 2 luglio, avente ad oggetto le “Modifiche al decreto 28 febbraio 2014 in materia di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone”.

Diverse le innovazioni contenute nel provvedimento. In primo luogo, vengono revisionate le distanze di sicurezza da altre attività che comportino rischi di esplosione o di incendio, con un minimo di 10 metri per pascoli cespugliati, 15 metri per macchia bassa / media, 20 metri per macchia alta / sterpi o bosco diradato, e 30 metri per bosco non diradato/ pinete.

Viene inoltre disciplinato l’accesso – permanente – delle strutture turistico / ricettive ai veicoli dei servizi di emergenza, con accessi di almeno 3,50 metri di larghezza, 4 metri di altezza libera, 13 metri di raggio di svolta, pendenza non superiore al 10% e resistenza al carico di almeno 20 tonnellate.

È altresì chiarita la necessità di procedere all’installazione di una opportuna segnaletica di sicurezza, /finalizzata all’antincendio, conforme al d. lgs. 81/2008, che indichi fra l’altro i percorsi e le uscite di esodo, l’ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi, il divieto di accendere fuochi in prossimità delle unità abitative, i pulsanti di sgancio dell’alimentazione elettrica, i punti di intercettazione del gas e i pulsanti manuali di allarme.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che volessero avere maggiori informazioni sul decreto in esame, con approfondimenti su questi e sugli altri punti di rilievo, che il decreto del Ministero dell’Interno dello scorso 2 luglio è consultabile integralmente a questo collegamento, diretto al sito internet della Gazzetta Ufficiale, nella pagina relativa all’atto completo oggetto di pubblicazione.