Il nudo proprietario non può essere ritenuto responsabile dell’abuso edilizio se non è il committente materiale delle opere abusive. Ad affermarlo è la recente sentenza n. 15760/2020 da parte della corte di Cassazione, che deresponsabilizza la figura del titolare del diritto di nuda proprietà se inconsapevole dell’abuso.
In breve, il caso su cui si sono espressi gli Ermellini traeva origine dal comportamento di una donna, usufruttuaria, che realizzava un secondo piano di una casa in zona sismica, senza domandare il permesso di costruire e senza redigere un progetto esecutivo da parte di un tecnico abilitato.
Durante i lavori, emergeva che fosse la figlia la nuda proprietaria dell’immobile. Proprio quest’ultima – una volta accertato l’abuso edilizio – veniva condannata dalla Corte d’Appello, nonostante fosse stata la madre, usufruttuaria, ad aver commissionato i lavori.
A sua volta la nuda proprietaria ricorreva in Cassazione lamentando l’ingiusta condanna da parte del Tribunale, l’inconsapevolezza nel momento in cui si era verificato il reato e l’impossibilità di poter impedire l’abuso commissionato dalla madre, poiché non presente al momento del fatto (era residente altrove).
Ebbene, le valutazioni dei giudici della Cassazione forniscono ragione alla nuda proprietaria, affermando che “l’autore materiale della contravvenzione va individuato in colui che, con propria azione, esegue l’opera abusiva, ovvero la commissiona ad altri, anche se difetti della qualifica di proprietario del suolo sul quale si è edificato”.
I giudici della Suprema Corte chiariscono poi che l’omissione della nuda proprietaria avrebbe potuto avere risvolti penali solo se quest’ultima fosse stata investita dell’obbligo giuridico di impedire l’abuso. Obbligo che, però, non esiste per legge in capo al nudo proprietario.
In ogni caso, gli Ermellini sottolineano come il nudo proprietario non possa essere ritenuto responsabile del reato per la sua sola qualità rivestita, ma che occorra almeno la sua piena consapevolezza nell’esecuzione delle opere. Elemento che, in questo caso, non sarebbe stato verificato poiché la nuda proprietaria era residente in altro Comune rispetto a quello in cui si trova l’immobile oggetto di abuso.
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