Con la sentenza n. 4617/2019 il Tar Campania ha apportato un importante chiarimento sul tema delle sopraelevazioni di un fabbricato e, di conseguenza, dei titoli edilizi che sono necessari per la sua regolare realizzazione.
In particolare, il caso giunto sulle scrivanie dei giudici amministrativi regionali traeva origine dal ricorso presentato dal proprietario di un immobile contro il provvedimento dell’amministrazione comunale, che aveva ingiunto la demolizione di un’opera considerata abusiva, consistente nella sopraelevazione del fabbricato.
Nello specifico, si trattava di una struttura portante in legno con analoga copertura a falde inclinate con sovrapposte tegole e gronde (…) tompagnata, intonacata e pitturata esternamente, con messa in opera ai vani luce e balconi di infissi metallici, nonché di scala esterna di collegamento sul lato posteriore, per una superficie complessiva di circa 150 m².
Secondo il ricorrente, l’amministrazione comunale avrebbe erroneamente qualificato l’opera e, di conseguenza, l’intervento non sarebbe stato sottoposto al regime del permesso di costruire, poiché si tratterebbe di “mera ristrutturazione edilizia realizzabile con semplice d.i.a.”.
Per il Tar, però, il ricorso non merita accoglimento, poiché l’intervento sarebbe in grado di integrare un vero e proprio intervento di nuova costruzione e non di mera ristrutturazione edilizia. Quest’ultima, infatti, per essere tale deve conservare le caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente quanto a sagoma, superfici e volumi. Cosa che, in buona sostanza, non può dirsi realizzata con la sopraelevazione.
Per l’abuso perpetrato, i giudici amministrativi regionali hanno stabilito che “il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’art. 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione …”.
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