La recente sentenza n. 22163/2019 ha chiarito che in caso di incendio in un edificio condominiale durante i lavori edilizi la responsabilità è dell’amministratore. È dunque esclusa la responsabilità del proprietario se il danno è cagionato da cosa in custodia.

Il caso trae origine dall’incendio originato dall’uso incongruo di una fiamma ossidrica su un edificio in cui erano in corso lavori di impermeabilizzazione della copertura per l’eliminazione di infiltrazioni. Veniva così avanzata una richiesta di risarcimento da parte di uno dei danneggiati, rivolta contro il gestore dell’edificio, che invece attribuiva al proprietario la responsabilità di quanto accaduto.

La vicenda giunge in Cassazione dove, i giudici, dopo aver esaminato il materiale codicistico a disposizione nel nostro ordinamento, escludono la responsabilità del proprietario in base a due motivi.

Il primo consiste nel fatto che la responsabilità del proprietario per la rovina degli immobili può ravvisarsi esclusivamente nelle ipotesi di danni derivanti dagli elementi strutturali dell’edificio o di elementi accessori che sono in esso stabilmente incorporati. L’impianto antincendio non ha queste caratteristiche, mentre nelle rimanenti ipotesi sussiste la fattispecie di danno da cosa in custodia ex art. 2051 c.c.

Il secondo consiste invece nel fatto che i lavori da cui è poi derivato l’incendio e i relativi danni erano stati affidati all’impresa appaltatrice dal gestore / amministratore dell’edificio.

Ribadendo così la posizione dei giudici territoriali, gli Ermellini chiariscono che i custodi dell’edificio devono essere identificati nell’appaltatore, nell’esecutore dei lavori e nel committente. Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione ha dunque concluso le motivazioni della propria sentenza affermando che il caso rientrasse nell’ambito di applicazione dell’art. 2051 c.c., ovvero di danno cagionato da cosa in custodia, e deve quindi essere l’amministratore a rispondere dei danni.