Il dl 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca cantieri) introduce una serie di misure che sono volte ad alleggerire i vincoli che esistono in materia di distanze minime tra edifici ed altezze massime, conferendo agli enti territoriali la facoltà di definire, nell’ambito della propria potestà normativa, regole e deroghe sugli standard.

Ricordiamo che le eccezioni sono a valere sul dm 1444/1968, che regolamenta gli standard urbanistici, e che all’art. 2 introduce alcune zone territoriali omogenee come: A) Centro Storico, B) Zone urbane consolidate: ossia le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A), C) Nuovi complessi insediativi, D) Impianti industriali, E) Aree agricole e infine F) Impianti di interesse generale.

In sintesi, all’interno delle zone B ricadono buona parte dei quartieri residenziali delle città che non si trovano all’interno dei centri storici, i quali ricadono invece sulla zona A. queste zone si considerano come parzialmente edificate, solamente se la superficie coperta dagli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% (cioè, un ottavo) del totale della superficie fondiaria della zona, e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 metri cubi / metri quadri. In queste aree, la destinazione d’uso principale è quella residenziale, ma sono comunque possibili attività complementari come quelle artigianali o commerciali.

Tornando alle novità del decreto, viene modificato così l’art. 2-bis comma 1 del dpr 380/2001 (in grassetto le parole sostituite):

Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nonché disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali”.

Sono inoltre aggiunti i seguenti commi:

art. 2-bis, comma 1 -bis : Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.

art. 2-bis, comma 1 -ter : In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo.