Con la sentenza n. 36481/2019, la Corte di Cassazione ha chiarito quando serve il permesso di costruire per l’installazione di un camper o di una roulotte, ovvero di una casa mobile.

In maniera più specifica, per gli Ermellini serve il permesso di costruire nel caso in cui le case mobili abbiano una destinazione duratura al soddisfacimento delle esigenze abitative. Di contro, non è necessario il permesso di costruire nell’ipotesi di collocazione all’interno di una struttura ricettiva all’aperto, con temporaneo ancoraggio al suolo, conformità alla normativa regionale di settore, destinazione alla sosta e al soggiorno, necessariamente occasionali e limitati nel tempo, e solamente dedicati a turisti.

Nella propria sentenza, in particolare, la Cassazione conferma il corretto orientamento della Corte territoriale, che ha applicato il principio secondo il quale è configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva nel caso di installazione su un terreno senza permesso di costruire, di strutture mobili come camper, roulette e case mobili, anche se montate su ruote e non incorporate al suolo, se hanno una destinazione duratura al soddisfacimento di esigenze abitative.

I giudici della Suprema Corte evidenziano inoltre come integri il reato di costruzione edilizia abusiva la condotta di colui che colloca su un’area una casa mobile con stabile destinazione abitativa, in assenza di permesso di costruire, perché quest’ultimo non sia necessario, per i soli interventi in cui ricorrono in via contestuale i requisiti di collocazione all’interno di una struttura ricettiva all’aperto, temporaneo ancoraggio al suolo, conformità alla normativa regionale di settore, destinazione alla sosta e al soggiorno, necessariamente occasionali e limitati nel tempo, di turisti.

Nella fattispecie in esame i giudici hanno accertato come l’opera, pur potenzialmente mobile e precaria, era fissata al terreno mediante tubi telescopici, e fosse corredata da una terrazza con parapetti e una pavimentazione. Elementi dai quali era possibile desumere che l’unità fosse destinata a soddisfare esigenze abitative durature.