Il Superbonus 110% è un’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio che mira a rendere le abitazioni più efficienti e più sicure, con interventi che possono essere eseguiti dal singolo cittadino anche a costo zero. Con il Superbonus, infatti, si può usufruire di una detrazione fino al 110% sulle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico degli edifici.
Per gli interventi effettuati entro il 31 dicembre 2021, la detrazione sulle spese sostenute per i lavori viene recuperata nell’arco di 5 anni con rate di pari importo. Sulle spese sostenute dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, invece, la detrazione applicata va suddivisa in 4 rate annuali di pari importo. Se gli interventi effettuati su condomini o su parti comuni di edifici costituiti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastati sono stati eseguiti entro il 30 giugno 2022 e riguardano almeno il 60% dei lavori complessivi, la detrazione del 110% si applica sulle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. In alternativa alla detrazione fiscale, con il Superbonus si può applicare lo sconto in fattura oppure la cessione del credito.
Soggetti beneficiari
L’agevolazione del Superbonus 110% si applica sulle spese sostenute dai proprietari o dai detentori dell’immobile in base a un titolo idoneo. I soggetti beneficiari sono:
- Condomini;
- Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni;
- Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) ed altri enti che possiedono i requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” (in questo caso l’agevolazione è prorogata fino al 30 giugno 2023, se i lavori eseguiti fino al 31 dicembre 2022 riguardano almeno il 60% dell’intervento complessivo);
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- ONLUS, associazioni di promozione sociale e di volontariato;
- Associazioni sportive dilettantistiche (solo se i lavori riguardano gli immobili o le parti di immobili destinate agli spogliatoi).
Interventi agevolati
La detrazione del 110% si applica sulle spese sostenute per interventi su immobili già esistenti e dotati di un impianto di climatizzazione, che mirano al miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio e alla riduzione del rischio sismico. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, ovvero le abitazioni di lusso.
Per accedere al Superbonus, almeno uno degli interventi deve rientrare tra i cosiddetti “interventi trainanti” (o principali), ovvero quelli che determinano un miglioramento di almeno due classi di efficienza energetica (per quanto riguarda l’Ecobonus 110%) o di rischio sismico (per il Sismabonus 110%). Tra gli interventi trainanti vi sono:
- Isolamento termico degli involucri;
- Sostituzione di impianti termici con impianti centralizzati su parti comuni;
- Sostituzione di impianti termici su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente e con accesso autonomo dall’esterno;
- Interventi antisismici sugli immobili che si trovano nelle aree a rischio sismico 1, 2 e 3, così come previsto dall’attuale Sismabonus, ma senza alcun vincolo sul numero massimo di unità immobiliari da ristrutturare.
Tra le spese agevolate dal Superbonus, rientrano anche quelle effettuate per i cosiddetti “interventi trainati” (o aggiuntivi), se eseguiti assieme ad almeno uno degli interventi trainanti. Fra questi interventi vi sono:
- Sostituzione di infissi;
- Installazione di impianti fotovoltaici;
- Schermature solari;
- Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- Eliminazione delle barriere architettoniche (in base all’art. 16-bis, lettera e) del Tuir).
Il tetto massimo della spesa è di € 96.000 per singola unità immobiliare per gli interventi antisismici (compreso l’acquisto di case antisismiche), mentre è variabile in base alle unità immobiliari ed al tipo di intervento per quanto riguarda i lavori di efficientamento energetico.
BONUS | DESCRIZIONE | INTERVENTI | DETRAZIONE FISCALE | DURATA | LIMITE DI SPESA | BENEFICIARI | CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN FATTURA | SCADENZA |
Superbonus | Interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) ed interventi antisismici (Sismabonus), con miglioramento di almeno due classi di efficienza energetica o di rischio sismico. | Interventi trainanti: isolamento termico degli involucri; sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati; interventi antisismici su edifici situati nelle aree di rischio sismico 1, 2 e 3. Interventi trainati eseguiti assieme ad almeno un intervento trainante: installazione di impianti fotovoltaici; installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici; eliminazione delle barriere architettoniche; opere di efficientamento energetico. | 110% | 5 anni | da € 15.000 a € 96.000 | Soggetti IRPEF privati e soggetti IRES (questi ultimi solo se sostengono le spese per lavori trainanti su parti comuni di condomini). | SI | 31/12/2022 (per le case popolari 30/06/2023) |