Il cosiddetto Eco-Sismabonus è un’agevolazione fiscale che prevede una detrazione che va dall’80% all’85% sulle imposte dei contribuenti IRPEF e IRES. L’agevolazione riguarda gli interventi eseguiti su parti comuni di edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3 e che sono finalizzati non solo alla riqualificazione energetica (così come previsto dall’Ecobonus condomini 70-75%), ma anche alla riduzione del rischio sismico dell’edificio, con un miglioramento di una o due classi di rischio. 

La detrazione fiscale viene calcolata su una spesa massima pari a € 136.000 moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che fanno parte del condominio e sulle quali vengono effettuati i lavori. Su un condominio costituito da 6 appartamenti, la spesa massima su cui calcolare la detrazione sarà quindi di € 816.000 (ovvero € 136.000 x 6). Il recupero dell’80-85% della spesa sostenuta per effettuare gli interventi avviene in 10 anni con rate di pari importo. La scadenza dell’agevolazione è stata prorogata al 31 dicembre 2021 

Soggetti beneficiari 

I soggetti che possono accedere all’agevolazione dell’Eco-Sismabonus con una detrazione dell’80-85% sono i contribuenti IRPEF e IRES che si fanno carico delle spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali abbinati ad interventi per la riduzione del rischio sismico. I contribuenti, per ottenere l’agevolazione fiscale, devono possedere un diritto reale sulle unità immobiliari che fanno parte del condominio.  

Anche per l’Eco-Sismabonus è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura immediato in alternativa alla detrazione fiscale. In particolare, lo sconto in fattura si può applicare solo per ristrutturazioni importanti di primo livello, ovvero per gli interventi che interessano almeno il 50% della superficie lorda disperdente e la ristrutturazione dell’impianto termico asservito all’intero edificio con importo superiore a € 200.000.  

Interventi agevolati 

Gli interventi sono agevolabili quando l’edificio condominiale risulta esistente al momento in cui viene richiesta la detrazione e dotato di impianto termico. L’intervento, dunque, si deve configurare come una sostituzione o modifica degli elementi già esistenti, senza modificare la volumetria dell’edificio. La detrazione dell’80% o dell’85% va calcolata sulle spese totali sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 che interessano l’involucro dell’edificio condominiale e le spese accessorie connesse all’intervento, comprese le spese di progettazione.   

Gli interventi agevolati dall’Eco-Sismabonus 80-85% sono quelli previsti dall’Ecobonus condomini (70-75%) che vengono effettuati contestualmente ad interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico dell’edificio. In particolare, possiamo avere due percentuali di detrazione massima a seconda della riduzione della classe di rischio: 

  • Detrazione dell’80%: interventi su parti comuni dei condomini che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente contestuali ad interventi antisismici che portano al miglioramento di 1 classe di rischio sismico 
  • Detrazione dell’85%: interventi su parti comuni dei condomini che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente contestuali ad interventi antisismici che portano al miglioramento di 2 classi di rischio sismico. 

Le detrazioni previste dall’Eco-Sismabonus si possono applicare anche alle spese per interventi di manutenzione ordinaria (come ad esempio la tinteggiatura di pareti, gli interventi di intonacatura e la sostituzione dei pavimenti) e straordinaria che sono necessari al completamento dell’opera. Tuttavia, è bene ricordare che questo bonus non è cumulabile con altri tipi di agevolazione fiscale.  

BONUSDESCRIZIONEINTERVENTIDETRAZIONE FISCALEDURATALIMITE DI SPESABENEFICIARICESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN FATTURASCADENZA
Eco-SismabonusInterventi di riqualificazione energetica su parti comuni di edifici condominiali contestuali ad interventi per il miglioramento della classe di rischio sismico per edifici che si trovano nelle zone 1, 2 e 3.Interventi di efficientamento energetico che interessano solo l’involucro e spese accessorie comprensive di progettazione + interventi che conseguono la riduzione di 1 o 2 classi di rischio sismico.dall’80% all’85%10 anni€ 136.000 per unità immobiliareSoggetti IRPEF e IRES privati e aziende che intervengono su immobili strumentaliSI31/12/2021