Il Bonus facciate, introdotto per la prima volta dalla Legge di Bilancio del 2020 (Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, art. 1 commi 219-224), è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 con l’ultima Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020). Il bonus permette ai contribuenti IRPEF e IRES di ottenere una detrazione fiscale del 90% per gli interventi finalizzati al recupero e/o al restauro della facciata esterna di immobili esistenti che si trovano in zona A e zona B.
Il Bonus facciate, a differenza delle altre tipologie di agevolazione fiscale, non ha nessun limite di spesa massimo su cui applicare la detrazione. Il 90% della spesa totale verrà recuperato in 10 anni a partire dall’anno in cui è stata sostenuta la spesa e sarà ripartito in dieci quote annuali di pari importo. In alternativa alla detrazione, si può applicare lo sconto in fattura direttamente da parte dei fornitori di beni e servizi oppure la cessione del credito.
Soggetti beneficiari
I soggetti che possono beneficiare del Bonus facciate sono i soggetti IRPEF e IRES, dunque le persone fisiche, compresi coloro che esercitano arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa.
Per ottenere l’agevolazione fiscale, i soggetti beneficiari devono essere possessori o detentori di un titolo reale di godimento dell’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie) e devono farsi carico delle spese per effettuare i lavori di restauro o recupero delle facciate esterne. La detrazione è estesa anche ai familiari del possessore o del detentore dell’edificio (si veda l’art. 5, comma 5, del TUIR) e alle coppie conviventi di fatto, purché sostengano le spese per eseguire i lavori.
Interventi agevolati
La detrazione fiscale del 90 % si applica alle spese relative ad interventi di recupero e/o restauro della facciata esterna dell’edificio esistente appartenente a qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. La detrazione non è applicabile per tutti quegli interventi effettuati durante la costruzione dell’immobile né per gli interventi di demolizione e ricostruzione.
Il Bonus facciate è applicabile quando gli edifici oggetto dell’intervento si trovano in zona A (centri storici) o in zona B (zone urbanizzate, anche edificate solo in parte), ai sensi del Decreto Ministeriale del 2 aprile 1968 n. 1444, oppure in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e a quella comunale. In particolare, l’art. 2 del predetto decreto classifica le cosiddette “zone territoriali omogenee” in:
- Zona A: parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- Zona B: parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2».
Gli interventi agevolabili previsti dal Bonus facciate sono:
- Interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- Interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
- Interventi su balconi, ornamenti o fregi (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura).
Tra le spese complessive su cui applicare la detrazione del 90% si considerano anche le spese necessarie alla realizzazione dei lavori, comprese le spese di progettazione dell’intervento.
BONUS | DESCRIZIONE | INTERVENTI | DETRAZIONE FISCALE | DURATA | LIMITE DI SPESA | BENEFICIARI | CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN FATTURA | SCADENZA |
Bonus facciate | Recupero e/o restauro della facciata esterna di immobili esistenti, ubicati in zona A o B. | Interventi realizzati solo su superfici opache della facciata esterna (inclusi balconi, fregi e ornamenti) e spese accessorie comprensive di progettazione. | 90% | 10 anni | Nessun limite | Soggetti IRPEF e IRES | SI | 31/12/2021 |