Spesso quando si parla di volumi tecnici veri o presunti, il confine tra cosa si possa fare e cosa NON si possa fare senza il permesso di costruire è labile. In tale ambito, a proporre un interessante chiarimento è stato, recentemente, il Tar Calabria, che con la pronuncia n. 807/2020 ha chiarito che un sottotetto non abitabile e non contenente impianti tecnici non può essere considerato un volume tecnico e richiede, dunque, un permesso di costruire.

La vicenda trae origine dal lavoro di un privato, che per poter effettuare lavori di rifacimento del tetto di copertura di un immobile di proprietà, presentava al Comune la SCIA. Il Comune accertava però la difformità della segnalazione rispetto a quanto realizzato, notando – in particolare – che è stata incrementata l’altezza della copertura e costruito un tetto a tre falde, contro le precedenti due.

Di conseguenza, il Comune ordinava al privato la demolizione delle opere, poiché realizzate senza il permesso di costruire. Il privato, dal canto suo, faceva ricorso al Tar motivando – tra gli altri punti di contestazione – che la volumetria realizzata costituiva un volume tecnico, e dunque fosse irrilevante per il calcolo del volume complessivo.

I giudici del Tar Calabria, tuttavia, respingono le lamentele del privato, dichiarando che quanto realizzato è un’opera eseguita senza l’appropriato titolo edilizio.

In particolar modo, trattandosi NON di lavori di manutenzione straordinaria, per i quali basta la SCIA, ma di una ristrutturazione edilizia pesante, è necessario munirsi di un permesso di costruire.

Per i giudici, infatti, non è possibile che la volumetria realizzata dal privato possa costituire un volume tecnico, considerato che “la nozione di volume tecnico è circoscritta alle sole opere prive di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale, poiché destinate unicamente a contenere, senza possibilità di alternative, impianti serventi la costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali”.

Ne deriva che il sottotetto non contenente impianti tecnici non può essere considerato volume tecnico.