Vizi gravi dell’opera, ecco quando vi rientrano anche le crepe dell’intonaco

Le crepe dell’intonaco possono essere considerate come “vizi gravi dell’opera”? Stando alla recente sentenza n. 10048/2018 della Corte di Cassazione, la risposta è tendenzialmente positiva, a patto che le crepe possano compromettere funzionalità e normale fruizione del bene.

Per la pronuncia in esame, infatti, sebbene le fessure e le crepe sull’intonaco non siano in grado di mettere a rischio elementi strutturali dell’edificio, ma impattano esclusivamente dal punto di vista estetico e sono eliminabili con una semplice manutenzione ordinaria, tali difetti possono comunque rientrare tra i gravi vizi dell’opera nell’ipotesi in cui siano in grado di compromettere funzionalità e normale usabilità del bene, secondo la destinazione ex art. 1669 c.c.

Si tratta, in buona verità, di un ragionamento piuttosto interessante e innovativo, che supera l’ordinario approccio ai difetti costruttivi, sulla base del quale si potevano considerare vizi gravi dell’opera solamente quelli che erano in grado di compromettere in modo diretto i termini di solidità, di efficienza e di durata dell’edificio, e sulla base del quale erano pertanto ritenuti come vizi secondari tutti quelli che invece riguardano meramente degli aspetti decorativi ed estetici.

I giudici di Cassazione hanno infatti rammentato nelle proprie motivazioni che i rivestimenti, pur avendo una funzione decorativo, sono in realtà applicati sulle parti strutturali dell’edificio anche con delle finalità di accrescimento della resistenza dello stesso alle aggressioni degli agenti esterni, come quelli atmosferici o chimici. Ne deriva che le fessure e le crepe sugli intonaci determinano una maggiore esposizione alle infiltrazioni e alle penetrazioni da parte dei succitati agenti esterni, potendo così – almeno in via astratta – compromettere la funzionalità dell’immobile stesso.