Le unità immobiliari unite di fatto possono continuare a beneficiario dell’agevolazione prima casa in materia di ex imposta comunale ICI, anche in regime IMU?

A domandarselo è la Corte di Cassazione, che con ordinanza n. 9078/2019 è intervenuta su questo tema, occupandosi ancora una volta delle unità immobiliari unite di fatto destinate a residenza principale.

Cosa sono

Le unità immobiliari unite di fatto sono una particolare casistica di proprietà immobiliari, costituite da unità catastalmente distinte e autonome, caratterizzate da un proprio numero di subalterno, una propria classificazione e rendita catastale. Si tratta pertanto di due unità che sono censite in maniera autonoma l’una dall’altra, ma sono unite tra loro per uso univoco, che comprende lo spazio individuate da entrambe. Dunque, si tratta di unità divise catastalmente, ma non fisicamente.

Agevolazione ICI e IMU

Ai fini dell’agevolazione ICI, bisogna verificare l’effettiva utilizzazione ad abitazione principale della residenza complessivamente considerata. Ne deriva che l’agevolazione sull’imposta comunale è possibile su tutte le due o più unità immobiliari unite di fatto, e non solo su una delle due.

E per l’IMU? Il tema sembra essere differente, considerato che il legislatore è stato piuttosto attento a definire il concetto di abitazione principale in modo più preciso di quanto non abbia fatto nell’epoca ICI. Viene infatti specificato che l’immobile, per poter usufruire dell’agevolazione, debba essere ascrivibile al catasto come unica unità immobiliare, eliminando così la possibilità di ampliare il bonus a tutte le unità immobiliari che compongono un immobile unito di fatto.

Dunque, non si applica l’agevolazione a tutte le unità contigue, ma solo a una di esse.

Come ottenere l’agevolazione

Da quanto sopra ne deriva infine che l’unico modo per poter ottenere l’agevolazione su tutte le unità immobiliari è quella di procedere alla fusione catastale, se l’intestazione delle unità la rende ovviamente possibile, con rimando alla circolare n. 27/2016 da parte dell’Agenzia delle Entrate, laddove si precisa che le unità devono essere contigue, unite di fatto e prive di autonomia reddituale.