Le modifiche dei tramezzi interni, se non interessano le parti strutturali dell’edificio, sono qualificabili come opere di manutenzione straordinaria. Dunque, come chiarito dal Tar Campania con sentenza 4895/2018, il titolo abitativo necessario è la CILA (comunicazione inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato), e non il permesso di costruire.

La vicenda su cui si è occupata il Tar ha origine dal ricorso presentato dal proprietario di un appartamento, posto al piano rialzato, contro ordinanza comunale di demolizione di alcune opere abusive, tra cui la traslazione di 1,50 metri di una parete.

Analizzati i fatti, i giudici del Tar hanno sentenziato come le opere contestate si identificano in realtà come interventi interni (e dunque liberi): non interessando parti strutturali dell’edificio, ma solamente una diversa distribuzione degli ambienti dell’unità abitativa con eliminazione e/o spostamento di tramezzature, è possibile ricondurre tali attività alla categoria delle manutenzioni straordinarie, e non delle ristrutturazioni edilizie.

Dunque, per il Tar Campania “è illegittimo il provvedimento comunale con il quale è stata ingiunta la demolizione di alcune opere di modificazione delle tramezzature interne, di spostamento di un servizio igienico e di eliminazione di un precedente ambiente, ritenendole erroneamente, ai sensi dell’art. 3 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità, atteso che detti interventi non hanno condotto ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso rispetto al precedente. Si tratta, infatti, di opere interne all’unità abitativa e, come tali, di manutenzione straordinaria”.

Il ricorso viene quindi accolto, e l’ordinanza di demolizione viene dunque annullato. Con l’occasione, i giudici chiariscono anche che se l’intervento avesse interessato delle parti strutturali del fabbricato, sarebbe stato necessario ottenere la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), la cui mancanza avrebbe comunque comportato la sola sanzione pecuniaria, e non l’ordinanza di demolizione.