Con la sentenza n. 5695/2020, i giudici del Tar Campania chiariscono che la chiusura di un androne con un infisso equivale ad una nuova costruzione perché va a creare una nuova volumetria, aggravando il carico urbanistico, e si rende dunque necessaria la richiesta del permesso di costruire.

Nel caso in questione, un privato comunicava al Comune di dover eseguire dei semplici lavori di manutenzione nella propria abitazione. Ma dopo aver presentato la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA), questa gli viene negata dal Comune, perché tra i lavori eseguiti era stata realizzata la chiusura di un androne tramite infisso sul lato aperto. Secondo il parere del Comune, tale modifica rappresentava un aggravio sul carico urbanistico, poiché andava a costituire una superficie utile.

Il privato, dopo aver chiesto la SCIA in sanatoria, ottiene una seconda risposta negativa dal Comune e decide così di fare ricorso al Tar. Tuttavia, anche secondo il parere dei giudici del Tar Campania, la chiusura di un androne che in precedenza non costituiva una superficie residenziale, ha determinato un aggravio sul carico urbanistico, dal momento che va ad aumentare la superficie residenziale utile. Per questo motivo si rende necessario il permesso di costruire.

Inoltre, secondo i togati, il ricorrente non avrebbe dovuto presentare una SCIA in sanatoria in mancanza del permesso di costruire, ma un’istanza di accertamento in conformità, secondo l’art. 36 del dpr 380/2001. In conclusione, i giudici del Tar Campania non accolgono il ricorso del privato, chiarendo che la chiusura di un androne con un infisso va a costituire una nuova costruzione e pertanto si rende necessario il permesso di costruire.