L’Ecobonus condomini prevede un’agevolazione fiscale rafforzata che va dal 70% al 75% per interventi di riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni dei condomini (art. 14 del D.L. 63/2013 e successive modificazioni). Questo tipo di bonus può essere applicato solo sugli interventi che interessano l’involucro dell’edificio condominiale e le spese accessorie comprensive di progettazione dei lavori (opere edili funzionali alla realizzazione degli interventi e prestazioni professionali come la produzione della documentazione tecnica per l’intervento, la redazione dell’A.P.E., la direzione dei lavori, ecc.).
Le spese per il miglioramento energetico dell’edificio condominiale possono avere un tetto massimo di € 40.000 per singola unità immobiliare e devono essere sostenute entro il 31 dicembre 2021, per effetto dell’ultima Legge di Bilancio (Decreto Rilancio convertito in Legge n. 77/2020). La detrazione va applicata su un ammontare di spesa massima di € 40.000 moltiplicata per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Quindi, se ci troviamo ad esempio in un condominio di 6 appartamenti, il tetto di spesa massimo sarà di € 240.000 (€ 40.000 x 6), su cui verrà applicata la detrazione del 70% o del 75% a seconda dell’entità dei lavori effettuati e dell’obiettivo di efficientamento energetico raggiunto. Il rimborso viene recuperato in 10 rate annuali di pari importo.
Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari dell’Ecobonus condomini che possono ottenere una detrazione dal 70% al 75% sono i contribuenti IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e i contribuenti IRES (Imposta sul reddito delle società) che sostengono le spese per effettuare lavori di efficientamento energetico sulle parti comuni degli edifici condominiali entro il 31 dicembre 2021.
L’agevolazione fiscale è accessibile a tutti coloro che, oltre a sostenere le spese di riqualificazione energetica, possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari che costituiscono il condominio. In alternativa alla detrazione fiscale, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, i contribuenti possono optare anche per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura.
Interventi agevolati
Alla data di inizio dei lavori, gli edifici devono essere esistenti (ovvero accatastati e in regola con il pagamento dei tributi) e devono possedere un impianto di climatizzazione invernale (impianto termico così come definito dal comma 347 art. 1 ex Legge 296/2006). Gli interventi di riqualificazione energetica devono riguardare l’involucro delle parti comuni dell’edificio condominiale e le detrazioni spettanti sono applicate sul totale delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Le percentuali delle detrazioni previste dall’Ecobonus condomini sono le seguenti:
- Detrazione fiscale del 70% delle spese per gli interventi sull’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso;
- Detrazione fiscale del 75% delle spese per gli interventi sull’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda finalizzati al miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la “qualità media” dell’involucro (così come riportato nelle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al DM 26 giugno 2015).
Per quanto riguarda gli edifici condominiali, lo sconto in fattura immediato di importo pari alla detrazione spettante è accessibile ai contribuenti che eseguono interventi di ristrutturazione di primo livello sulle parti comuni del condominio di importo superiore a € 200.000. Le ristrutturazioni di primo livello sono quegli interventi che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda e che comprendono la ristrutturazione dell’impianto termico asservito all’intero edificio (DM 26 giugno 2015).
BONUS | DESCRIZIONE | INTERVENTI | DETRAZIONE FISCALE | DURATA | LIMITE DI SPESA | BENEFICIARI | CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN FATTURA | SCADENZA |
Ecobonus Condomini | Interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di edifici condominiali. | Interventi di efficientamento energetico che interessano solo l’involucro e spese accessorie comprensive di progettazione. | dal 70% al 75% | 10 anni | € 40.000 per unità immobiliare | Soggetti IRPEF e IRES privati e aziende che intervengono su immobili strumentali | SI | 31/12/2021 |