Con risposta n. 372/2019 a specifico interpello, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema dell’accatastamento degli stabilimenti balneari, stabilendo i casi in cui è richiesto, e quando invece non vi è bisogno di un simile intervento.

Nella sua nota, le Entrate affrontano innanzitutto il tema della riconducibilità dello stabilimento balneare alla nozione di unità immobiliare e, di conseguenza, richiamano le norme che regolano l’iscrizione in Catasto dei beni immobili, al fine di chiarire quali siano le opere per le quali vi è effettivamente obbligo di accatastamento.

Le Entrate sottolineano in questo ambito come ai sensi dell’art. 40 del dPR n. 1142/1949 per unità immobiliare si intende ogni fabbricato, porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l’uso locale, un cespite indipendente.

Con l’occasione, e ricostruendo dunque il materiale normativo a disposizione, le Entrate rammentano come il successivo decreto del Ministro delle Finanze n. 28/1998 ha precisato che l’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un’area che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale. E, ulteriormente, che sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale.

Da quanto sopra ne deriva pertanto che per poter annoverare un manufatto tra le unità immobiliari, questi deve rispettare contemporaneamente i requisiti di autonomia funzionale, autonomia reddituale e stabilità nel tempo.

Viene dunque richiamata alla mente la circolare M_TRA/DINFR 2592/2008, che ha fornito indicazioni operative sulle richieste di concessione di beni demaniali che prevedono la realizzazione di opere oggetto di accatastamento, annoverando tra di esse le costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato o pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato, e strutture prefabbricate che siano realizzate su piattaforma in cemento armato.

Ne deriva, in sintesi, che per comprendere se uno stabilimento balneare necessita o meno di accatastamento, occorrerà verificare se esso abbia o meno i requisiti sopra esplicitati.