L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione 67/E del 20 settembre 2018, ha apportato un interessante chiarimento su un tema particolarmente annoso per gli amministratori di condominio.

La risoluzione ha infatti chiarito come il bonifico parlante effettuato per poter pagare gli interventi di ristrutturazione in condominio esoneri l’amministratore dagli adempimenti dichiarativi, poiché la banca opera già la ritenuta alla fonte. Non risulta dunque essere necessario compilare il quadro K del modello 730.

Ricordiamo che gli amministratori di condomino hanno l’obbligo di comunicare annualmente all’anagrafe tributaria i beni e i servizi che sono acquistati da ogni condominio gestito, ma con qualche eccezione.

In particolar modo, le Entrate hanno chiarito con la recente occasione che gli amministratori sono esonerati dal compilare la sezione III del quadro C del modello Redditi e del quadro K del modello 730, contenente i dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi, nell’ipotesi in cui sia stata operata dalle banche una ritenuta alla fonte sulle somme pagate dal condominio all’impresa che ha effettuato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

In aggiunta a ciò, viene rammentato come i dati contenuti nei bonifici sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, su cui vengono applicate le ritenute d’acconto da parte degli intermediari siano già comunicati all’Amministrazione finanziaria tramite il flusso telematico “Bonifici per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”.