Secondo quanto afferma il Tar Calabria con pronuncia n. 178/2019, per poter rifare il tetto divelto dal forte vento, non è necessario domandare il permesso di costruire, considerato che l’operazione è configurabile come ristrutturazione edilizia ricostruttiva.

Il Tar rammenta infatti come il rilascio del permesso sia necessario ogni volta che vi sia un intervento che conduce a una modifica, parziale o totale, dell’organismo edilizio preesistente, e ad un aumento della volumetria complessiva. Di contro, non è necessario procedere all’ottenimento di tale permesso nel caso di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, ferma restando l’identità di volumetria.

A motivazione di tale orientamento, i giudici del Tar rammentano quello prevalente in giurisprudenza, sottolineando come “gli interventi consistenti nell’installazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici … non possono … ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando abbiano dimensioni tali da arrecare una visibile alterazione del prospetto e della sagoma dell’edificio”.

In tale ultima ipotesi, la realizzazione di una tettoia, indipendentemente dal fatto che sia o meno contraddistinta da una natura pertinenziale, può essere configurabile come intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. D), D.P.R. n. 380 del 2001, nella misura in cui realizza l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, ed è quindi subordinata ad regime del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10 comma 1, lett. C), dello stesso d.P.R. solamente se comporta una modifica della sagoma o del prospetto del fabbricato cui accede.