Con la recente sentenza n. 22671/2019 la Corte di Cassazione ha riepilogato alcune delle principali tutele dei contribuenti dinanzi agli accertamenti del Fisco.

Con particolare riferimento alle variazioni delle rendite catastali, la pronuncia ha specificato quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario dell’atto di accertamento, finalizzato a rendere adeguata ai parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali e anomale.

In particolare, gli Ermellini affermano come non possa ritenersi sufficientemente e correttamente motivato il provvedimento di riclassamento che al suo interno faccia riferimento esclusivo e in termini sintetici, e dunque generici, al rapporto tra il valore di mercato dell’immobile e il valore catastale nella microzona di riferimento, rispetto all’analoga relazione che sussiste nell’insieme delle microzone comunali, e il relativo scostamento, e i provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare quali sono le fonti, i modi e i criteri con cui  i dati alla base della revisione catastale sono stati ottenuti e utilizzati.

Ulteriormente, la Cassazione sottolinea come nell’atto di accertamento l’obbligo motivazionale sia assolto in modo rigoroso attraverso la precisa indicazione delle ragioni che hanno indotto l’amministrazione a variare d’ufficio il classamento originario, e non già facendo richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura.

Insomma, aggiunge la sentenza, il Comune è tenuto a indicare in maniera chiara e dettagliata quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione non essendo sufficiente fare un richiamo generico a espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta.