La Regione Abruzzo ha varato una nuova legge che stabilisce che il momento della ricezione della dichiarazione di fine lavori debba coincidere con il pagamento  dell’onorario del professionista.

Il provvedimento, contenuto nella l.r. 15/2019, recante “Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso”, replica sostanzialmente quanto già in vigore in altre regioni (Calabria, Basilicata, Campania, Piemonte, Lazio, Sicilia e Puglia), cerca in tal modo di tutelare gli interessi dei professionisti ad ottenere il pagamento delle proprie prestazioni.

Di fatti, il testo  della legge stabilisce come l’amministrazione, al momento della ricezione della documentazione che attesta la fine dei lavori, o comunque a conclusione dell’iter oggetto di precedenti atti autorizzativi rilasciati o di istanze ad intervento diretto precedentemente pervenute, deve acquisire la dichiarazione del professionista che attesti il pagamento delle correlate spettante da parte del committente. La mancata presentazione della documentazione suddetta costituisce motivo ostativo per il completamento dell’iter amministrativo fino all’avvenuta integrazione.

In aggiunta a ciò, il provvedimento introduce il concetto di equo compenso e del contrasto alle clausole vessatorie, stabilendo che la Regione, gli enti dipendenti e le società controllate garantiscano, nelle procedure di affidamento e nell’esecuzione degli incarichi che sono conferiti al professionista, il diritto all’equo compenso e il contrasto all’inserimento delle clausole vessatorie, nel rispetto della legge dello Stato e in particolar modo del Codice dei contratti pubblici, all’art. 24,  comma 8.

Infine, nel provvedimento si chiarisce altresì come alla lettera di incarico sia allegato un documento di sintesi di affidamento degli incarichi, sottoscritto dal committente, che indica tutti i professionisti che concorrono alla definizione della pratica, le loro mansioni e i rispettivi compensi pattuiti. Le variazioni eventuali di accordi economici in corso d’opera dovranno essere integrate e sottoscritte tra le parti, e comunicate all’ente mediante lo stesso documento di sintesi di affidamento degli incarichi.

Chi volesse consultare il testo integrale del provvedimento può farlo a questo collegamento (pdf).