Permesso di costruire, impossibile sottoporlo a condizioni

Con sentenza n. 2366/2018, il Consiglio di Stato ha affermato che il permesso di costruire non può essere sottoposto a condizioni, siano esse sospensive o risolutive. Pertanto, in altri termini, il Comune deve rilasciare il permesso di costruire senza condizioni che non siano espressamente previste da una norma di legge.

Con la pronuncia di cui sopra, il Consiglio di Stato ha anche avuto modo di osservare che con riferimento all’ipotesi di un permesso condizionato all’acquisizione di un atto da parte di altra pubblica amministrazione, le modalità procedurali per poter rilasciare permessi di costruire con condizioni deve considerarsi legittima, avendo riguardo alle esigenze generali di complessiva speditezza e di efficienza dell’azione amministrativa, oltre all’effetto non neutro del passaggio del tempo per i destinatari dell’atto.

In applicazione del principio di proporzionalità, infatti, l’amministrazione pubblica sarà chiamata a scegliere in modo responsabile quale sia il percorso più utile per non gravare inutilmente sul destinatario dell’azione amministrativa. Di contro, parrebbe costituire un inutile aggravio procedurale l’arresto di un procedimento che potrebbe in altri termini proseguire sotto la condizione sospensiva del perfezionamento di un’altra procedura presupposta, con il proseguimento dell’iter che in tal senso costituirebbe il minimo possibile sacrificio degli interessi coinvolti.