La realizzazione di un muro di cinta non rientra tra gli interventi di edilizia libera e, dunque, necessita di permesso di costruire. In mancanza di apposito titolo edilizio, la sua sorte non può che essere quella della demolizione.

Ad affermare quanto sopra è stato il Consiglio di Stato con sentenza n. 3161/2022, che ha confermato quanto già disposto in primo grado dal TAR Campania su un ordine di riduzione in ripristino di una muratura in sopraelevazione della lunghezza di 26 metri e dell’altezza di un metro, con accesso garantito da un varco di collegamento con cancello in legno.

Per i giudici del Consiglio di Stato, infatti, questa tipologia di opera è assoggettata al regime del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica, trattandosi di un intervento di nuova costruzione in una zona paesaggisticamente vincolata.

Con l’occasione, Palazzo Spada ha rammentato come sul piano edilizio per qualificare concretamente l’attività edilizia svolta sia necessario considerare che la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio non comprende solamente le attività edificazione, ma anche quelle consistenti nella modificazione rilevante e duratura dello stato del territorio e nell’alterazione della conformazione del suolo.

Dunque, con particolare riferimento alle strutture murarie, il Consiglio ricorda che “il muro di contenimento, sotto il profilo edilizio è un’opera ben più consistente di una recinzione e, soprattutto, è dotata di propria specificità ed autonomia, in relazione alla sua funzione principale; conseguendone sia la necessità del suo assoggettamento al regime concessorio, sia la legittimità della sanzione della demolizione prevista per il caso di assenza di concessione”.

Nella considerazione delle opere il Consiglio suggerisce inoltre di effettuare una valutazione complessiva dell’intervento. Dunque, anche il cancello in legno e le ulteriori opere di recinzione devono essere considerate insieme agli altri componenti al fine di comprendere in modo adeguato l’impatto effettivo totale.