Con sentenza n. 6661/2018 il Consiglio di Stato ha sancito che il locale in cui si insedia un’attività produttiva e/o commerciale, privo di certificato di agibilità, rischia l’immediata chiusura.

Nel formulare tale motivazione, il Consiglio premette come l’agibilità dei locali serva non solamente ad attestare la salubrità degli ambienti, quanto anche la conformità dell’opera rispetto al progetto approvato. Ricorda poi il Consiglio che la giurisprudenza amministrativa è orientata nel senso di ritenere che nel rilascio delle autorizzazioni devono tenersi presenti i presupposti aspetti di conformità urbanistico-edilizia dei locali in cui l’attività commerciale si va a svolgere, e che “il legittimo esercizio dell’attività commerciale è pertanto ancorato, non solo in sede di rilascio dei titoli abilitativi, ma anche per la intera sua durata di svolgimento, alla iniziale e perdurante regolarità sotto il profilo urbanistico-edilizio dei locali in cui essa viene posta in essere, con conseguente potere-dovere dell’autorità amministrativa di inibire l’attività commerciale esercitata”.

In tale ambito è fondamentale ricordare che i controlli sull’agibilità delle costruzioni sono demandati alle regioni e ai comuni, i quali devono disciplinare anche la sospensione d’uso e la dichiarazione di inagibilità. La dichiarazione di inagibilità può essere pronunciata solo per ragioni igieniche e non, ad esempio, per motivi di sicurezza o per insanabili violazioni delle norme urbanistiche ed edilizie. Ne deriva che non risulta normata la “sospensione dell’uso” legata all’assenza e/o all’inefficacia della agibilità.