La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2778/2017, ha fatto il punto sulla responsabilità civile in caso di infiltrazioni al lastrico solare.

La pronuncia riguardava una controversia che era stata attivata dal proprietario di un appartamento posto al sesto piano, che aveva citato sia il proprietario della terrazza sovrastante, sia il condominio, domandandone la condanna a effettuare i lavori necessari per poter eliminare le infiltrazioni di acqua meteorica che riguardavano il proprio appartamento, e il risarcimento dei danni subiti.

In sede di primo grado, il Tribunale accertava la responsabilità dei convenuti, in quota pari al 60% a carico del condominio, e del 40% a carico del proprietario della terrazza. Dagli accertamenti effettuati, infatti, il Tribunale sosteneva che parte della responsabilità dovesse gravare su quest’ultimo, a causa delle fioriere poste sul terrazzo, in cui non era presente un’idonea impermeabilizzazione.

Il proprietario della terrazza proponeva però appello, e la Corte riformava in parte la pronuncia del Tribunale condannandolo a concorrere al risarcimento dei danni non più nella misura del 40%, ma nella misura di un terzo. Non soddisfatto, il proprietario della terrazza proponeva ricorso in Cassazione.

Qui, i giudici dichiaravano che “se i danni derivano dal difetto di manutenzione del lastrico solare, alla relativa manutenzione sono tenuti sia l’odierno ricorrente che il condominio ex articolo 1126 codice civile.  Se il primo intervento manutentivo si era rivelato insufficiente (…), anche le spese del secondo intervento manutentivo (destinato ad integrare il primo), non possono che seguire lo stesso criterio di ripartizione, e cioè il disposto dell’articolo 1126 codice civile”.