Sugli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, a valere sugli immobili residenziali, è applicabile un’imposta sul valore aggiunto del 10%. Il presupposto principale dell’IVA agevolata al 10% è dato dall’esistenza di un contratto di appalto ma… andiamo con ordine, e cerchiamo di fare chiarezza sul funzionamento dell’IVA al 10% sulle ristrutturazioni, condividendo chi può averne diritto e in che modo poter usufruire di tale agevolazione fiscale.

IVA Agevolata 10% ristrutturazioni, chi può usufruirne

Iniziamo questa guida sull’IVA ristrutturazioni ricordando che il diritto all’imposta sul valore aggiunto “ridotta” per gli interventi di tipo edilizio sugli immobili viene riconosciuta in favore di quei contribuenti che sostengono le spese per l’esecuzione dei lavori. Dunque, non è necessario che il soggetto sia anche il proprietario dell’immobile, essendo sufficiente che il contribuente paghi, effettivamente, gli oneri di lavoro.

Per quali lavori l’IVA è agevolabile

L’IVA agevolata al 10% può essere applicata sulle prestazioni di servizi, ma non sulle operazioni che consistono nella sola cessione dei beni (si pensi alla vendita degli infissi). Può tuttavia capitare, nella prassi, che il contratto d’appalto si riferisca sia a prestazioni di servizi che all’acquisto di beni materiali. In tale ipotesi l’aliquota IVA al 10% si applica ai beni solamente fino alla concorrenza del valore della prestazione, valutato al netto dell’importo dei beni stessi.

Il conteggio viene dunque effettuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione (l’intero corrispettivo dovuto dal committente) il valore dei c.d. beni significativi.

Il presupposto principale dell’IVA agevolata al 10% per ristrutturazioni è l’esistenza di un contratto di appalto, ma cerchiamo di fare chiarezza.Quali sono i beni significativi

Secondo quanto dichiara il D.M. 29/12/1999 sono beni significativi:

  • ascensori e montacarichi;
  • infissi esterni e caldaie;
  • videocitofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e ricircolo dell’aria;
  • sanitari e rubinetterie da bagno;
  • impianti di sicurezza.

Chiarito ciò, su tale elenco di beni si applica l’IVA agevolata al 10% solo sulla differenza tra il valore della prestazione e quello complessivo dei beni stessi.

Ne deriva che, in termini pratici, bisognerà scorporare il valore dei beni significativi, con la conseguenza che una parte del valore andrà assoggettata a IVA al 10% e una parte sconterà invece l’IVA ordinaria al 22%.

Quali prestazioni NON sono agevolabili

Si tenga infine conto che non tutte le prestazioni sono agevolabili. In particolar modo, non rientrano nel novero dell’IVA agevolata al 10% la semplice attività di fornitura dei beni per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte di soggetti differenti da coloro che li realizzano, così come le prestazioni di servizi rese in esecuzione dei subappalti e, ancora, le prestazioni rese da professionisti.