La Pubblica Amministrazione non può negare l’accesso agli atti se ha rifiutato il condono edilizio. Né può farlo adducendo come motivazione un problema organizzativo interno quale, ad esempio, la trasformazione di un archivio da cartaceo a digitale. A sostenerlo è la sentenza n. 5086/2022 del TAR Lazio, secondo cui le circostanze organizzative interne della Pubblica Amministrazione non possono essere opposte a chi sia titolare di un interesse personale, diretto, concreto e attuale all’ostensione degli atti.
Nella fattispecie in esame, dunque, il giudice amministrativo regionale ha accolto il ricorso di una società, presentato contro l’annullamento del silenzio rigetto in relazione all’istanza di accesso agli atti presentata in via telematica, e per l’accertamento del diritto del ricorrente all’accesso agli atti.
Nei fatti, il ricorrente aveva avanzato una domanda di condono edilizio per abuso in ampliamento, rigettato dall’amministrazione comunale. Ma secondo il ricorrente il rigetto si sarebbe riferito ad un abuso di altra natura e, per questo motivo, ha depositato una richiesta di accesso agli atti avendo ad oggetto tutti gli atti del procedimento di condono. Non avendo ottenuto una risposta, ha proposto ricorso contro il silenzio rigetto qui formatosi.
I giudici del TAR Lazio evidenziano infatti come l’amministrazione abbia esibito solamente una parte della documentazione, sostenendo che per la restante parte fosse ancora in corso la digitalizzazione degli atti, affidata a un terzo soggetto.
Per il tribunale amministrativo, però, una motivazione di questo tipo riguarda solamente l’organizzazione della PA e non può ledere il titolare di un interesse personale all’esibizione agli atti. Pertanto, se i documenti non sono ancora stati digitalizzati, andranno comunque mostrati sotto forma cartacea.
Nel caso, anche se il rigetto della domanda di condono risale al 2018, il TAR ha confermato il diritto di accesso alla documentazione, se non altro per verificare se il diniego si riferisca effettivamente alla domanda di condono a suo tempo proposta, o meno.
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