Responsabilità solidale di impresa e condominio

Attraverso l’ordinanza n. 26691/2018, la Corte di Cassazione ha fornito alcuni interessanti chiarimenti sulla responsabilità tra impresa e condominio nel caso di furti in abitazione con accesso mediante ponteggi per lavori di ristrutturazione.

Il caso trae origine nel 2007, con la proprietaria di un appartamento che ha fatto causa al condominio e all’impresa appaltatrice, domandando il risarcimento dei danni conseguenti al furto di alcuni oggetti preziosi e di denaro nel suo appartamento, sostenendo che i malviventi si erano introdotti in casa attraverso i ponteggi lasciati incustoditi dall’impresa esecutrice.

Mentre il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda, condannando ditta e condominio al risarcimento, quest’ultimo proponeva appello, evidenziando la propria estraneità ai fatti, e domandando che l’intera responsabilità ricadesse sulla sola impresa appaltatrice. La Corte di secondo grado accoglieva l’appello, aprendo così le strade in Cassazione attraverso ricorso della proprietaria.

Ebbene, i giudici della Suprema Corte evidenziano la responsabilità solidale tra impresa e condominio, sottolineando come “nella ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell’edificio, è configurabile la responsabilità dell’imprenditore ex art. 2043 cod. civ., per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l’uso anomalo dei ponteggi, nonché la responsabilità del condominio, ex art. 2051 cod. civ., per l’omessa vigilanza e custodia, cui è obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura (Cass. N. 26900/2014; Cass. N. 6435/2009)”.