Ecobonus, fruizione anche per gli immobili in comodato d’uso non registrato

Con sentenza n. 1281/2018 la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna ha ammesso che l’Ecobonus può essere fruito anche in caso di immobile concesso in comodato d’uso non registrato.
Il caso riguardava un intervento di riqualificazione energetica su immobile di proprietà dei suoceri del contribuente, che il possessore deteneva in comodato d’uso, con contratto privo di registrazione. Avendo realizzato dei lavori di efficientamento energetico sull’immobile, il possessore aveva fatto domanda per poter ottenere la detrazione fiscale di cui all’Ecobonus.
Dinanzi a tale richiesta, però, l’Agenzia delle Entrate negava la possibilità di usufruire di questa agevolazione poiché il contratto di comodato non era stato registrato, bensì esisteva solamente un accordo di natura verbale. Dunque, per le Entrate l’assenza della registrazione del contratto di comodato non poteva consentire l’individuazione di una data di registrazione puntuale e, pertanto, non si poteva stabilire con esattezza quale fosse il contribuente che avesse effettivamente diritto al bonus.
La questione arriva poi alla CTR Emilia Romagna, che nelle sue motivazioni spiega che “la data di registrazione del contratto era richiesta solo nella comunicazione preventiva, da inviare al Centro Operativo di Pescara per ottenere il bonus ristrutturazioni. La comunicazione è stata obbligatoria fino al 14 maggio 2011 e oggi non deve essere più inviata”.
Secondo i giudici, il decreto istitutivo del bonus per il risparmio energetico richiede solamente che gli immobili su cui sono eseguiti i lavori siano “posseduti” o “detenuti” dal contribuente, ritenendo così errata la prassi secondo la quale l’Agenzia delle Entrate pretende che la detenzione sia provata con un contratto di comodato d’uso registrato.
Nella fattispecie, il contribuente aveva dimostrato con numerosi elementi di occupare con la propria famiglia l’immobile dei suoceri, presentando ad esempio il certificato di residenza o il pagamento delle fatture per i lavori di riqualificazione energetica. Infine, la CTR ha specificato come non esista alcuna norma che imponga la registrazione del contratto di comodato d’uso per usufruire delle detrazioni, definendola, sostanzialmente, una prassi errata.
Di contro, la condizione che viene ritenuta necessaria è che il detentore dell’immobile possa dimostrare che gli interventi sono stati eseguiti con il consenso del possessore, e che chi richiede il bonus fiscale acquisisca anche l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi ai requisiti di cui alla normativa.