Stando alla recente sentenza n. 527/2020 del Tar Liguria, un porticato aperto su tutti i lati non costituisce costruzione rilevante ai fini delle distanze tra pareti finestrate.
Il caso su cui si sono espressi i giudici amministrativi trae origine dalla posizione di un privato, che faceva richiesta presso il Comune di un accertamento di conformità relativo ad un porticato. Il Comune respingeva però l’istanza, adducendo il motivo secondo cui non sarebbe stata rispettata la distanza ex dm n. 1444/1968 tra il porticato e alcune aperture poste sul fabbricato antistante.
Il privato era naturalmente di diversa opinione, condividendo che il porticato, essendo aperto su tutti i lati, non avrebbe costituito costruzione rilevante ai sensi del decreto succitato. Per questo motivo veniva proposto un ricorso al Tar.
Ebbene, i giudici, richiamando proprio l’art. 9 del dm n. 1444/68, hanno fatto riferimento espresso al comma 2, che per quanto concerne il rispetto delle distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee, ha stabilito che per i nuovi edifici “ricadenti in altre zone”, come nella fattispecie di giudizio, sia “prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti”.
I giudici aggiungono altresì che questa disciplina di legge è stata prevista “nell’esigenza di evitare la formazione intercapedini dannose per la salute”, e che un porticato che risulti aperto da tutti i lati non impedisce la libera circolazione dell’aria.
Per questi motivi il Tar Liguria conclude sottolineando che la distanza minima di 10 metri da applicarsi per gli edifici di nuova costruzione, dalle pareti finestrate degli edifici antistanti, non trova applicazione quando di fronte all’edificio in costruzione venga a trovarsi un porticato aperto.
Il ricorso del privato contro il Comune viene dunque accolto dai giudici amministrativi.
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