Con risposta all’interpello n. 287/2019, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni utili chiarimenti sulla relazione tra detrazioni fiscali e titoli edilizi, esprimendosi sul caso di un privato che aveva effettuato dei lavori di ristrutturazione edilizia per realizzare e migliorare i servizi igienici. Prima di iniziare i lavori il contribuente si era rivolto al Comune, il quale però aveva affermato che i lavori sono compresi nel regime di edilizia libera. Il commercialista del contribuente ritiene invece comunque necessario presentare la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata da un tecnico, la CILA.

Ebbene, nella sua risposta all’interpello l’Agenzia delle Entrate precisa chiaramente che “nella circolare n. 13/E del 2019 è stato confermato che solo nel caso in cui la normativa edilizia non preveda, per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati dalla normativa fiscale, alcun titolo abilitativo, il contribuente che ha sostenuto le spese, con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del dPR n. 445/2000, indica la data di inizio dei lavori ed attesta la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo”.

In maniera più specifica, il Fisco concorda poi che gli interventi di realizzazione e di miglioramento dei servizi igienici indicati rientrano, in linea di principio in quelli di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), del TUIR, mentre la qualificazione dell’intervento dal punto di vista edilizio ed urbanistico non può che spettare al Comune o ad altro ente territoriale competente in materia edilizia ed urbanistica.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate afferma che “sul presupposto, non verificabile in sede di interpello, che siano stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria e che, in base ai vigenti regolamenti edilizi, per l’effettuazione degli stessi non sia necessario effettuare alcuna comunicazione, l’Istante potrà fruire della detrazione”.