La sentenza n. 6538/2022 del TAR Lazio ha sancito che anche il proprietario del bene su cui è stato emesso un ordine di demolizione risponde delle sanzioni, se non viene ottemperato tale ordine, e anche se non è direttamente responsabile dell’abuso edilizio. L’orientamento giurisprudenziale è in tal direzione abbastanza consolidato.

Nella fattispecie in commento, il ricorrente sosteneva come l’art. 31 del Testo Unico Edilizia non indicasse espressamente i destinatari della sanzione pecuniaria e dovrebbe pertanto reputarsi indirizzato al solo responsabile dell’abuso, e non anche al proprietario. Di qui l’illegittimità del provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria che, secondo il ricorrente, troverebbe applicazione solamente nei confronti del proprietario non responsabile dell’abuso che non abbia anche il possesso del bene per poter procedere alla demolizione.

Nella sua pronuncia il TAR ha rammentato che gli ordini di demolizione delle costruzioni abusive hanno natura reale e, come tali, prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante l’immobile. Si applicano dunque anche a carico di chi non ha effettivamente commesso la violazione, ma si trovi in un rapporto con il bene tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato.

Ne deriva che per i giudici amministrativi “la demolizione può essere ingiunta al proprietario non in forza di una sua responsabilità effettiva o presunta nella commissione dell’illecito edilizio (che ricade sui soggetti di cui all’art. 29 dello stesso D.P.R. n. 380/2001), ma in ragione del suo rapporto materiale con la res che lo rende, agli occhi del legislatore, responsabile della eliminazione dell’abuso commesso da altri”.

Per il TAR, pertanto, le sanzioni dell’inottemperanza all’ordine di demolizione si applicano anche al proprietario se avendo la disponibilità e il possesso del bene o avendoli successivamente acquisiti, non provvede alla demolizione. Di contro, le sanzioni pecuniarie non trovano applicazione nei confronti del proprietario se oltre a non essere responsabile dell’abuso non ha il possesso del bene per procedere alla demolizione.