Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6562/2018, chiarisce che per poter trasformare un appartamento in uno studio professionale, anche in assenza di lavori di edilizia, è necessario il permesso di costruire.

In particolare, nella complessa pronuncia la Cassazione riassume il ricco materiale normativo a disposizione, affermando che il cambio d’uso da abitazione ad ufficio, anche se viene eseguito senza opere, è soggetto al permesso di costruire, considerato che un immobile che è destinato ad attività professionale presuppone un traffico di persone e la necessità di servizio, e dunque di un carico urbanistico che è superiore a quello di una semplice abitazione.

Da quanto sopra ne deriva che il mutamento della destinazione d’uso di un immobile deve considerarsi urbanisticamente di rilievo, e come tale deve essere soggetto all’ottenimento di un titolo edilizio abilitativo, con l’ovvia conseguenza che il cambiamento non precedentemente autorizzato della destinazione d’uso, che alteri il carico urbanistico, integra una situazione di illiceità a vario titolo, che può e deve essere rilevata dall’amministrazione nell’esercizio del suo potere di vigilanza.

Di contro, non necessita del permesso di costruire il cambio di destinazione d’uso fra categorie edilizie omogenee.