I comproprietari di un immobile sono stati citati in giudizio da un condominio poiché la terrazza arrecava problemi di infiltrazioni e di tracimazione di acqua, determinando dei danni alla facciata della proprietà. Sulla base di un accertamento tecnico iniziale promosso dai condomini, era stato possibile risalire alla causa dei danni lamentati, relativa alla cattiva esecuzione dei lavori, necessitanti ora di un completo rifacimento della terrazza.

Il condominio domandava dunque la condanna all’esecuzione delle opere necessarie per scongiurare nuove infiltrazioni e bagnamenti della parete condominiale: all’esito della CTU, i condomini venivano condannati all’esecuzione delle opere come individuate dalla CTU e al ripristino dello stato dei luoghi.

Il giudizio ha infatti ricostruito come i danni alle proprietà comuni dello stabile si sono verificati poiché i proprietari dell’immobile che aveva come uso esclusivo il lastrico solare avevano modificato l’assetto stratigrafico dello stesso, modificando la posizione dei pozzetti di raccolta. La pendenza del lastrico solare non era dunque al verso il centro, bensì verso l’esterno: una situazione che aveva determinato il deterioramento degli elementi della facciata condominiale.

Il giudice ha dunque riconosciuto l’esclusiva responsabilità dei proprietari dell’appartamento posto all’ultimo piano in relazione ai danni lamentati, condannandoli al risarcimento degli stessi e al ripristino dei luoghi e della relativa funzionalità.

Non trova così applicazione quanto previsto dall’art. 1126 c.c., secondo cui le spese sarebbero dovute esser ripartite per un terzo a carico del proprietario che ha l’uso esclusivo e per i restanti due terzi a carico degli altri condomini dei piani sottostanti. Nel caso di specie, le spese per la manutenzione del lastrico solare sono state addebitate unicamente ai proprietari poiché si trattava di danni causati dal loro intervento, autonomo ed esclusivo, sul lastrico solare per l’installazione di manufatti a proprie cura e spese, dalla cui inesatta esecuzione erano derivati i danni lamentati.

Quindi, trattandosi di un azione di risarcimento di natura extracontrattuale ex art. 2051 c.c., il criterio di riparto da applicare non può essere quello ex art. 1126 c.c., bensì quello della causalità, gravando solamente sul soggetto danneggiante.