Con ordinanza n. 9210/2019 la Corte di Cassazione ha chiarito che l’ordinanza che dispone la demolizione di opere abusive può essere oggetto di revoca solamente nelle ipotesi di modifica della destinazione delle opere cui si riferisce, mentre può essere oggetto di sospensione se in breve tempo l’autorità amministrativa o giurisdizionale è in grado di emettere un provvedimento in contrasto con l’ordine di demolizione.

Più nel dettaglio, la Cassazione chiarisce come secondo l’orientamento giurisprudenziale della Corte “l’ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza penale passata in giudicato può essere revocato esclusivamente se risulta assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali resi dalla autorità competente, e che abbiano conferito all’immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria”.

Nell’ipotesi di altra destinazione, l’abbattimento del manufatto non sarebbe sensato, considerata la preventiva variazione dello stato della costruzione. La Suprema Corte precisa dunque che “può essere sospeso solo quando sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che, nel giro di brevissimo tempo, sia adottato dall’autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con il detto ordine di demolizione, non essendo invece sufficiente una mera possibilità del tutto ipotetica che si potrebbe verificare in un futuro lontano o comunque entro un tempo non prevedibile ed in particolare la semplice pendenza della procedura amministrativa o giurisdizionale, in difetto di ulteriori concomitanti elementi che consentano di fondare positivamente la valutazione prognostica”.

In sintesi, è possibile procedere alla sospensione dell’ordine di demolizione solamente in presenza di elementi, concreti, che consentano in tempi brevi l’adozione di un provvedimento che si pone in contrasto con l’abbattimento, o in presenza di richiesta di condono o sanatoria.