Il contribuente che ha acquistato un immobile all’asta, per adibirlo ad abitazione principale, contraendo un mutuo, può portare in detrazione gli interessi passivi.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con risposta a specifico interpello, chiarendo come in via generale l’art. 15 TUIR, comma 1, lett. b), preveda una detrazione di imposta del 19% per gli interessi passivi e per i relativi oneri accessori, corrisposti in dipendenza di mutui, garantiti da ipoteca, contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro, pari a 760 euro annui.

Nell’ipotesi prospettata in sede di interpello, gli interessi passivi si riferiscono a un mutuo per l’acquisto di un immobile all’asta giudiziaria, che ha comportato l’instaurarsi di un procedimento esecutivo di rilascio nei confronti dell’ex proprietario, con susseguente trasferimento della residenza oltre il termine di un anno dall’acquisto dell’abitazione.

Per l’Agenzia si tratterebbe “di una fattispecie diversa da quella prevista dall’art. 15 richiamato, ma ad essa accomunata dalla circostanza che l’acquirente deve attivare un procedimento giudiziario per ottenere la disponibilità dell’immobile. In considerazione della analogia con la fattispecie disciplinata dal legislatore, si esprime l’avviso che nel caso in esame sia applicabile la previsione di cui all’art. 15, comma 1, lettera b), quarto periodo, in forza della quale la detrazione degli interessi pagati in relazione all’acquisto del mutuo contratto per l’acquisto dell’immobile compete, a condizione che l’azione esecutiva per il rilascio sia stata attivata entro tre mesi dal decreto di trasferimento e che l’abitazione sia stata adibita ad abitazione principale entro un anno dal rilascio”.

Sulla base di quanto sopra riassunto, per il Fisco sussistono dunque le condizioni affinché il contribuente possa usufruire della detrazione degli interessi passivi.