Una domanda relativamente frequente in merito al rispetto delle distanze tra edifici, è se ai fini del calcolo siano o meno rilevanti anche i balconi.

Ebbene, a dirimere la questione ci ha pensato la sentenza n. 485/2019 da parte dei giudici del Tar Puglia, secondo cui ai fini del computo delle distanze assumono rilievo tutti quegli elementi costruttivi, anche di natura accessoria, e qualunque sia la loro funzione, che hanno i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione. Fanno eccezione i casi in cui si tratti di sporti di modeste dimensioni, che abbiano magari una sola funzione decorativa e di rifinitura, tanto da poter essere valutati in maniera trascurabile e marginale rispetto all’interesse che viene tutelato dalla norma, ovvero il triplice aspetto della sicurezza, della salubrità e dell’igiene.

Prendendo spunto da quanto sopra introdotto, i giudici pugliesi hanno dunque affermato che nel calcolo delle distanze devono necessariamente prendersi in considerazione anche i balconi larghi 2 metri, tenuto conto che tale ampiezza determina una consistenza ritenuta “apprezzabile”, e considerato che con tali requisiti possono ben considerarsi come un ampliamento dell’edificio in termini di superficie e di volume.