Negli ultimi giorni è arrivato un importante chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate sul bonus facciate, recentemente introdotto da un decreto di governo, e in particolar modo sulla possibilità di poter usufruire di questo beneficio fiscale anche per i lavori che sono iniziati prima del 2020.
Ma andiamo con ordine, e cerchiamo di comprendere quali siano i chiarimenti forniti dal Fisco in tal merito.
Bonus facciate valido anche per i lavori iniziati nel 2019
La Risposta 191/2020 da parte dell’Agenzia delle Entrate, a specifico interpello, afferma che la norma che ha introdotto tale agevolazione fiscale include la dicitura “spese documentate, sostenute nell’anno 2020”, ma non precisa alcunché sulla data di inizio dei lavori. Ne deriva che per quanto concerne le persone fisiche e per gli enti non commerciali, allora si deve fare riferimento al criterio di cassa, ovvero alla data del pagamento del corrispettivo, a prescindere dalla data di inizio lavori.
In altri termini, avrà diritto a ottenere il maxi bonus del 110% previsto nel 2020 anche quel contribuente che ha iniziato i lavori nel 2019, ma ha effettuato il pagamento solamente nel 2020. Se si tratta invece di interventi sulle parti comuni di un edificio, a valere sarà la data del bonifico effettuato dal condominio al fornitore, e non la data in cui ogni singolo condomino ha effettuato il versamento nel conto condominiale, dedicato o meno.
Le differenze del bonus tra balconi e terrazzi
Si tenga conto che poco prima l’Agenzia delle Entrate aveva risposto ad un altro interpello, con riscontro n. 185/2020, con il quale interveniva sull’agevolazione in relazione agli interventi realizzati sulle strutture opache verticali della facciata, balconi, ornamenti e fregi, che ricadono sull’involucro esterno visibile dell’edificio. Il beneficio non è invece previsto per quegli interventi a valere su strutture opache orizzontali o inclinate, dello stesso involucro, come lastrici solari, tetti, pavimenti, e interventi sulle facciate interne dell’edificio, se non sono visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Con la Risposta n. 185/2020 il Fisco ha poi specificato che sono riconducibili all’interno del novero dei lavori ammessi alla detrazione anche il rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione e della verniciatura della ringhiera in metallo, oltre che il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino, trattandosi – di fatti – di interventi effettuati su elementi costitutivi dei balconi stessi.
Il Fisco si è poi soffermato sulla differenza tra balconi e terrazzi: i terrazzi sono considerati in tutto e per tutto un parete orizzontale e, come i lastrici solari, non possono essere ricondotti all’interno del bonus.
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