Con sentenza n. 6180/2022 il Consiglio di Stato ha provato a semplificare l’iter di valutazione delle istanze di autorizzazione paesaggistica stabilendo che se in una determinare area alcuni interventi edilizi sugli edifici sono vietati, è inutile procedere con la stessa analisi della richiesta autorizzativa. Una chiusura che vale – si legge nelle pronunce del Consiglio – anche se dopo l’intervento l’edificio dovesse risultare meno impattante per materiali utilizzati e dimensioni ridotte.
Nel caso in esame il proprietario di un terreno aveva realizzato, senza permessi, una baracca in pannelli di lamierato metallico sorretti da una struttura lignea. In seguito a tale opera, aveva ottenuto la sanatoria edilizia. Successivamente, il proprietario presentava una Scia per la demolizione della baracca e la sua ricostruzione in muratura, con cambio di destinazione d’uso da agricola a residenziale. Aveva anche domandato l’autorizzazione paesaggistica, ma il Comune gliel’ha negata senza spiegazioni.
Presentato il ricorso al Tar, i giudici amministrativi hanno confermato la decisione del Comune, considerato che l’intervento risulta inammissibile sulla base del PRG. L’interessato si è dunque rivolto al Consiglio di Stato che, però, ha confermato la decisione del Tar sostenendo che l’intervento di demolizione e ricostruzione in muratura, con cambio di destinazione d’uso, non può essere ricondotto alla manutenzione ordinaria e straordinaria né al restauro conservativo. Insomma, l’intervento che l’interessato vuole realizzare non è consentito nell’area in cui si trova il manufatto: tale divieto bloccherebbe sul nascere l’iter per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, nonostante quest’ultima sia indipendente dal titolo edilizio.
Un altro interessante articolo su una sentenza del Consiglio di Stato inerente l’autorizzazione paesaggistica: https://www.coopmuse.it/autorizzazione-paesaggistica-opere-in-zona-agricola-sentenza-del-cds/
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