Asfaltare il piazzale richiede sempre il permesso a costruire

La recente sentenza n. 403 del 21 giugno 2018 da parte del Tar delle Marche, ha chiarito che per la realizzazione di nuovi piazzali asfaltati, è sempre necessario il permesso a costruire.

Ricordiamo che con ricorso al Tar Marche un’azienda domandava l’annullamento dell’ordinanza con la quale il Comune di Perugia disponeva la demolizione di un piazzale di 1.500 metri quadri in conglomerato bituminoso, destinato ad area di sosta e di manovra di mezzi aziendali, poiché abusivo, in quanto privo della necessaria autorizzazione paesaggistica.

Per l’azienda, però, l’opera non sarebbe stata abusiva (rientrava in un precedente permesso a costruire in sanatoria), avrebbe dei caratteri tipici delle pertinenze, e gran parte degli interventi sarebbero riconducibili ad attività edilizia libera.

Ebbene, dopo attento esame il Tar afferma come l’intervento non sia ricompreso nelle opere assentite dal precedente permesso di costruire in sanatoria, poiché non dettagliatamente descritti nell’allegata relazione tecnica. Inoltre, la qualifica di pertinenza urbanistica sarebbe meno ampia di quella civilistica e sarebbe applicabile solo ad opere di modesta entità e accessorie rispetto a un’opera principale, ma non ad opere che per dimensioni e funzione hanno una propria autonomia rispetto a quella principale.

Infine, respingendo il ricorso, il Tar conclude che tale trasformazione non può ricondursi nel novero delle attività edilizie libere, considerato che la realizzazione di un piazzale in cemento è valutabile come nuova costruzione, determinando una trasformazione irreversibile di suolo.