Dal prossimo 6 maggio 2019 entreranno in vigore le nuove misure di prevenzione degli incendi, commisurate all’altezza degli edifici. Contenute nel DM 25 gennaio 2019, di aggiornamento del DM 246/1987, sulla sicurezza antincendio nelle abitazioni, le norme prevedono che gli immobili esistenti si adeguino entro un anno e, dunque, entro il 6 maggio 2020. Sono invece concessi due anni tempo, e dunque fino al prossimo 6 maggio 2021, per gli interventi di adeguamento all’obbligo di installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio, e dei sistemi di allarme vocali per scopi di emergenza, da applicarsi solamente per i condomini più alti.

Ricordiamo in tale occasione che la norma individua 4 diversi livelli di prestazione antincendio sulla base dell’altezza dell’edificio, e cioè:

  • P. 0 per gli edifici di altezza antincendi da 12 metri a 24 metri;
  • P. 1 per gli edifici di altezza antincendi da 24 metri a 54 metri;
  • P. 2 per gli edifici di altezza antincendi da oltre 54 metri fino a 80 metri;
  • P. 3 per gli edifici di altezza antincendi oltre 80 metri.

Per ogni livello le norme indicano compiti e funzioni del responsabile dell’attività antincendio e di gli occupanti, con crescenti misure di prevenzione e di pianificazione dell’emergenza man mano che si sale con l’altezza degli edifici: quelli che hanno un’altezza superiore agli 80 metri, o che hanno più di 1.000 occupanti, avranno altresì l’obbligo di nominare un coordinatore per la gestione dell’emergenza.

Condividiamo infine che, ai fini di tale normativa, per altezza degli edifici civili si intende l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.