Con sentenza n. 387/2019 il TAR Calabria è intervenuto sul tema dei limiti di altezza da rispettare per i nuovi edifici.

In particolare, ai giudici amministrativi è stato prospettato il caso del ricorso presentato da un privato contro il Comune, per ottenere l’annullamento del provvedimento con cui si negava il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione dei lavori di ampliamento, di sopraelevazione e di copertura a falde da realizzarsi sul fabbricato di sua proprietà, poiché per l’amministrazione comunale un simile intervento non sarebbe possibile sulla base dei “limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e di distanza relativamente alla zona omogenea B in cui ricade il fabbricato”.

Per il ricorrente il Comune avrebbe erroneamente preso come riferimento l’altezza degli edifici in aderenza, mentre nella più ampia area di prossimità sarebbero presenti fabbricati la cui altezza è superiore a quella del progetto respinto dagli uffici comunali. Insomma, per il privato le opere oggetto del permesso di costruire “non superano i limiti di altezza previsti dall’articolo 8 del dm1444 in quanto il parametro di riferimento non deve essere individuato nell’altezza degli edifici confinanti (nel caso di specie, inferiore a quella del fabbricato di che trattasi) bensì nell’altezza degli edifici presenti nello stesso quartiere che, invece, nel caso di specie, hanno un’altezza superiore attribuendo, pertanto, al ricorrente il diritto di sopraelevare fino a raggiungere l’altezza di tali edifici”.

Piuttosto argomentata è la posizione del TAR Calabria, secondo cui la ratio del dm 1444/68, all’art. 8 rubricato “Limiti di altezza degli edifici”, laddove fa riferimento all’impossibilità di superare “l’altezza degli edifici preesistenti e circostanti”, “sia quella di porre a riferimento della nuove costruzioni, o dell’ampliamento di costruzioni esistenti, l’altezza degli immobili contigui al fine di mantenere, in un assetto edilizio circoscritto e già consolidato (la zona urbanistica è classificata come “residenziale satura”) caratteristiche di omogeneità. Pertanto, nel caso in cui la disciplina urbanistico-edilizia prescriva che l’altezza massima degli edifici di nuova costruzione non possa superare l’altezza di quelli “preesistenti circostanti” (…) il Collegio ritiene che tale parametro (gli edifici “circostanti”) non può che riferirsi agli edifici limitrofi a quello costruendo, coerentemente con la ratio della norma, preordinata ad evitare che fabbricati contigui o strettamente vicini presentino altezze marcatamente differenti e a far sì che restino omogenei gli assetti costruttivi rientranti in zone di limitata estensione”.

Dunque, il ricorso viene respinto.