Secondo quanto afferma la Corte di Cassazione con sentenza n. 13608/2019, la responsabilità penale del costruttore, in relazione alla realizzazione di opere prive di titolo edilizio, può essere esclusa solo nel caso in cui manchino gli elementi oggettivi o soggettivi utili per poter configurare il reato.

Il caso su cui si sono espressi gli Ermellini riguarda la realizzazione da parte di un cittadino di alcune opere in assenza delle prescritte autorizzazioni. Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello hanno ritenuto di non dover procedere nei confronti del costruttore, poiché le ipotesi di reato si sono estinte per prescrizione.

Tuttavia, il costruttore ha comunque voluto ricorrere presso la Corte di Cassazione per poter ottenere una pronuncia che accertasse in modo univoco la sua esclusione da ogni responsabilità penale. Per far ciò evidenzia come la sua condotta non potesse essere considerata reato perché dalle risultanze della documentazione esibita e dalle dichiarazioni testimoniali, assunte in riferimento ai reati urbanistici, si sarebbe potuta escludere categoricamente la sua partecipazione ai reati ascritti. Inoltre, il ricorrente afferma che la prescrizione del reato evidenzierebbe l’insussistenza del reato paesaggistico, rispetto al quale sarebbe intervenuta sanatoria. Con lo stesso ricordo, peraltro, il costruttore domanda l’accoglimento del ricorso per i reati concernenti opere in cemento armato che non sarebbero state mai realizzate.

Ebbene, per dirimere la fattispecie i giudici di Cassazione affermano che per poter configurare il reato deve essere accertata l’esistenza degli elementi oggettivi o soggettivi, richiesti dalla normativa.

Nel dettaglio, per l’aspetto oggettivo ci si può ad esempio riferire alla realizzazione di un immobile. L’elemento deve però essere accompagnato sempre anche da un elemento soggettivo, che può essere costituito dal dolo o dalla colpa.

Nel caso di dolo, il costruttore avrebbe dovuto essere consapevole di tenere una determinata condotta e di volerne gli effetti. Nel caso di colpa, invece, la condotta del costruttore avrebbe dovuto essere caratterizzata da imperizia o negligenza. Pertanto, concludono gli Ermellini, solamente nell’ipotesi in cui sia accertata la presenza di questi elementi si può configurare il reato edilizio, con le conseguenze che ne derivano da un punto di vista sanzionatorio per chi ne abbia realizzato gli elementi costitutivi.

Considerato che nella fattispecie in esame non esistono prove che accertano l’assenza degli elementi oggettivi o soggettivi necessari alla configurabilità del reato, il ricorso viene ritenuto inammissibile.